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di Martedì 3 Dicembre 2024





Lo Statuto dell'Associazione
Art.1) E’ costituita con sede legale in Via Borgo Dora n. 29/2b in Torino una Associazione Sociale-Culturale senza fini di lucro che ha come denominazione:
“FRATIA – ASSOCIAZIONE SOCIALE CULTURALE RUMENA-ITALIANA”.
La sede potrà essere variata con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art.2) L’Associazione è una libera associazione di fatto, di durata illimitata nel tempo, senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III art. 36 e segg. Del codice civile, e delle norme del presente Statuto.

Art.3) Scopi principali dell’associazione sono i seguenti:
Svolgere attività di assistenza sociale, economica e culturale nell’interesse degli immigrati dalla Romania in Italia.
Proporsi come luogo di incontro tra le istituzioni, le associazioni di volontariato, i centri di assistenza dei lavoratori, i patronati, e tutte le altre associazioni per assolvere la funzione sociale di inserimento degli immigrati Rumeni in Italia.
Diffondere la cultura rumena in Italia proponendosi come luogo di aggregazione sociale e culturale.

Art.4) L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà promuovere varie attività, ed in particolare:
Essere protagonista di iniziative per la crescita democratica del paese e per l’affermazione culturale, politica e sociale dell’individuo, attraverso un’effettiva pluralità di partecipazione alle decisioni per lo sviluppo civile;
Avanzare proposte agli Enti Pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale (Comitati di Quartiere e Circoscrizioni), ai Consigli scolastici e di Istituto per un adeguato inserimento degli immigrati rumeni nel mondo della scuola italiana in ogni ordine e grado, organizzando corsi di lingua italiana e altre iniziative, servizi, attività culturali, sportive, turistiche, ricreative atte a soddisfare le esigenze di inserimento, di integrazione e conoscenza della vita sociale, culturale e democratica dello Stato Italiano.
Promuovere e partecipare ad iniziative di studio, di ricerca, quali convegni, congressi, seminari, stages, ecc…Tali attività di ricerca e di promozione devono essere dirette al duplice scopo di promuovere la qualificazione e l’aggiornamento professionale dei soci e nello stesso tempo di offrire un contributo di elaborazione teorico e pratico nei settori di impegno dell’Associazione.
Sviluppare convenzioni con studi professionali abilitati italiani, sindacati e patronali, per assistenza legale, sanitaria, sindacala e svolgimento di pratiche consolari riguardanti immigrazione rumena in Italia.
Raccogliere fondi per attività di volontariato a scopo umanitario sia in territorio Rumeno che Italiano.
Svolgere attività di promozione di attività imprenditoriali sia in Italia che in Romania.
Svolgere attività di interpretariato presso Enti Pubblici e Privati, con propri soci.
Promuovere il turismo culturale dall’Italia alla Romania.

Art.5) Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) Dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) Dalle quote e dai contributi degli associati;
b) Dalle sovvenzioni pubbliche e private;
c) Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Gli utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, non potranno essere distribuiti ma saranno impiegati per la realizzazione dell’attività associativa.
L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 6) Possono essere soci le persone fisiche che hanno compiuto la maggiore età e le persone giuridiche pubbliche e private.
Per essere ammessi quale SOCIO, è necessario:
A) presentare al Consiglio Direttivo domanda di ammissione sottoscritta dall’interessato contenente l’indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza del richiedente, ovvero la denominazione e la ragione sociale, con indicazione del Legale Rappresentante, nonché la dichiarazione di attenersi alle norme del presente Statuto e alle deliberazioni degli Organi Sociali.
B) che detta domanda sia deliberata, insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e indi ratificata dall’Assemblea dei soci.
Tutti gli iscritti all’Associazione sono tenuti al pagamento della quota sociale che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo al rispetto delle norme del presente Statuto e del Regolamento organizzativo, nonché alle disposizioni degli Organi Sociali.
La qualità di socio si perde per dimissioni, per decesso, per morosità.
I soci aderenti alle attività dell’Associazione che non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento e/o alle deliberazioni degli Organi Sociali oppure in qualunque modo arrechino danni morali e materiali all’Associazione e a chi Vi appartiene sono passibili di sanzioni deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art.7) Gli Organi Sociali sono:
a) L’assemblea dei soci;
b) Il consiglio direttivo;

Art.8) L’assemblea dei soci può essere convocata in seduta ordinaria e straordinaria.
Deve essere convocata in sessione ordinaria una volta all’anno entro e non oltre il mese di Dicembre di ogni anno e in sessione straordinaria qualora lo decida il Consiglio o almeno un terzo dei soci ordinari.
All’assemblea ordinaria competono i seguenti compiti:
a) L’elezione del Consiglio Direttivo;
b) L’approvazione del bilancio consuntivo, presentato annualmente dal Consiglio Direttivo;
c) L’approvazione dell’indirizzo programmatico per l’anno successivo,
d) Ogni altra decisione che rientri nell’ordinaria amministrazione dell’Associazione;
e) Approvare il Regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci.
E’ di competenza dell’assemblea straordinaria:
f) la ratifica delle deliberazioni del Consiglio Direttivo relative all’ammissione dei nuovi soci;
g) l’elezione degli Organi Sociali venuti a mancare per qualunque motivo;
h) la revoca degli Organi Sociali;
i) le modifiche al regolamento;
j) le decisioni su tutte le questioni amministrative non elencate precedentemente.
L’Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi decorsa almeno mezz’ora da quella fissata per la prima, è valida qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
L’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei tre quinti dei presenti aventi diritto al voto vincolando tutti i soci non intervenuti o dissenzienti.
Ogni socio può rappresentare al massimo un altro socio per delega.

Art.9) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri da due a sei. Esso nomina un Presidente, il quale sceglie il Vice Presidente, sempre all’interno del Consiglio.
Il Consiglio ha competenze per quanto riguarda la gestione dell’Associazione e per tutte le materie che non rientrano nelle competenze dell’assemblea.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, e comunque almeno uno volta all’anno per deliberare sul bilancio e sulla determinazione della quota associativa e per i servizi.
Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica fino all’Assemblea ordinaria successiva al suo insediamento, può decadere per revoca, per dimissioni della metà più uno dei suoi membri, in quest’ultimo caso l’Assemblea straordinaria viene convocata entro venti giorni.

Art.10) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria. L’assemblea, nel deliberare lo scioglimento e nominare i liquidatori, stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l’associazione con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.11) Per quanto qui non previsto si rinvia alle norme del Codice Civile.


Fratia - Associazione Sociale Culturale Italo - Românã

Via Reiss Romoli 45 - 10148 Torino
Tel: +39 011 0673108 - 3939169005 - Fax: +39 011 0673107