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di Venerdì 29 Marzo 2024





Italia - Disposizioni riguardanti la circolazione dei lavoratori neocomunitari Rumeni e Bulgari

In seguito all'ingresso della Romania e della Bulgaria nell'Unione europea a partire dal 1° gennaio e alle decisioni prese dal Consiglio dei Ministri del 27 dicembre, è stata pubblicata la circolare congiunta tra il Ministero dell'Interno e il Ministero della Solidarietà Sociale n. 2 del 28 dicembre 2006, recante disposizioni sulla libera circolazione e l'accesso al mercato del lavoro.

La circolare chiarisce che nei confronti dei cittadini rumeni e bulgari non trovano più applicazione le disposizioni del Testo Unico sull'immigrazione (D.Lgs. n. 286/98), ma le norme contenute nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54).

Riguardo ai lavoratori è previsto il ricorso ad un regime transitorio per il periodo di un anno, in base al quale è consentita l’apertura immediata per i settori del lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio e metalmeccanico, di quello agricolo e turistico-alberghiero, del lavoro dirigenziale e altamente qualificato e per il settore del lavoro stagionale e del lavoro autonomo.

Per i settori diversi da quelli sopra menzionati l’assunzione avviene con una procedura semplificata , attraverso la presentazione mediante spedizione postale con raccomandata a/r da parte del datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente di una richiesta di nulla osta utilizzando l’apposita modulistica.

Per nessun settore sono state previste quote per l’assunzione dei lavoratori neocomunitari.
Chi si trova già in Italia non dovrà tornare in Romania o Bulgaria, ma, una volta rilasciato il nulla osta, potrà presentare richiesta di carta di soggiorno alla Questura direttamente o tramite gli uffici postali.

In applicazione dell’art. 7 del Testo unico in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini comunitari, il quale prevede che essi non possano essere espulsi se non per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, si intendono cessati dal 1° gennaio 2007 gli effetti dei provvedimenti di espulsione adottati nei confronti dei cittadini neocomunitari, salvo quelli motivati da ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica.


Fratia - Associazione Sociale Culturale Italo - Românã

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